Gli accertamenti disposti dal MIUR devono essere rigorosi e considerare che le assenze degli studenti fisiologiche non possono condurre alla revoca della concessa parità ma valutate a fine anno per ciascun alunno e non solo in riferimento ai giorni delle ispezioni.

 

PRINCIPIO DI DIRITTO:

 

l’assolvimento dell’obbligo di frequenza è attestato dalla documentazione amministrativa della scuola, e in primo luogo dai registri di classe, e, in base a tali risultanze, gli studenti dell’anno scolastico oggetto di visita sono stati ammessi alle classi successive e agli esami di maturità, il che lascia supporre che sia stato dato per assodato il rispetto della frequenza minima richiesta dalle richiamate previsioni.

Va quindi ritenuto, stante la ricordata natura di atti pubblici dei registri scolastici, che l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e quindi la frequenza da parte degli studenti di almeno i ¾ dell’orario annuale d’obbligo, sia attestata da tali atti, le cui risultanze non possono ritenersi automaticamente invalidate dagli esiti delle ispezioni in assenza di una esplicita riconduzione a fattispecie in grado di minare alla radice la fede privilegiata che le assiste.